IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che
approva  il  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato;
  Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che
approva il regolamento per l'esecuzione del Testo Unico suindicato;
  Vista  la  legge  19  febbraio 1981, n. 27, recante disposizioni in
materia di provvidenze per il personale di magistratura;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333,
convertito   dalla   legge   8  agosto  1992,  n.  359,  modificativo
dell'articolo   4  del  decreto-legge  27  settembre  1992,  n.  681,
convertito dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, recante disposizioni
in  materia  di stipendi, paghe e retribuzione degli impiegati civili
dello Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
febbraio 1972, che adotta il regolamento per la riscossione, da parte
dell'Avvocatura  dello  Stato,  degli  onorari  e delle competenze di
spettanza e per la relativa ripartizione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20
gennaio  2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof.
Franco Bassanini;
  Considerata  l'opportunita'  di  rivedere,  alla  luce  dei  citati
interventi   normativi   in  materia  di  trattamento  economico  del
personale  della  magistratura, la disposizione regolamentare recante
la  disciplina  della  ripartizione  delle somme divisibili spettanti
agli avvocati e ai procuratori dello Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 marzo 2000;

Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  L'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del 29 febbraio
1972  e'  cosi'  sostituito:  "La  somma  risultante dalla detrazione
effettuata  ai  sensi  dell'articolo 8 e' divisa in due parti uguali,
delle  quali  una  viene  ripartita  in  quote  uguali  tra tutti gli
appartenenti  ai  ruoli  degli avvocati e dei procuratori, l'altra e'
ripartita  fra  gli  avvocati,  i  procuratori  alla quarta classe di
stipendio,  i  procuratori  alla  terza  classe  di  stipendio  ed  i
procuratori  alla  seconda  classe di stipendio, in proporzione dello
stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile
1979,  n.  97,  e  19  febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti
derivanti  dalla progressione economica relativa alla sola anzianita'
di  servizio  effettivamente  prestato  nella  qualifica  e classe di
appartenenza esclusa ogni altra indennita'.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 14 aprile 2000

                                               p. Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                  Bassanini

Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
              Amato


Visto, Il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
  Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 4
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                Nota al titolo:
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 febbraio  1972  reca disposizioni in materia di esazione
          degli  onorari e delle competenze e sulla loro ripartizione
          fra il personale dell'Avvocatura dello Stato.
                              Note alle premesse:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  L'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
          (Approvazione  del  testo  unico  delle leggi e delle norme
          giuridiche  sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
          Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato),
          cosi' recita:
              "Art.  21.  -  L'Avvocatura  generale  dello Stato e le
          avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
          trattati  curano la esazione delle competenze di avvocato e
          di  procuratore nei confronti delle controparti quando tali
          competenze  siano  poste  a carico delle controparti stesse
          per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
              Con   l'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
          titolo  II  della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le
          somme  di  cui  al  precedente  comma  e successivi vengono
          ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di
          ciascun  ufficio  in  base alle norme del regolamento e per
          due  decimi  in  misura  uguale  fra  tutti  gli avvocati e
          procuratori  dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
          i  titoli,  in  base ai quali le somme sono state riscosse,
          siano  divenuti  irrevocabili: le sentenze per passaggio in
          giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
          approvazione.
              Negli   altri   casi   di   transazione  dopo  sentenza
          favorevole  alle  amministrazioni dello Stato e nei casi di
          pronunciata  compensazione di spese in cause nelle quali le
          amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
          corrisposta  dall'erario all'Avvocatura dello Stato, con le
          modalita'   stabilite   dal  regolamento,  la  meta'  delle
          competenze  di  avvocato  e di procuratore che si sarebbero
          liquidate   nei   confronti   del  soccombente.  Quando  la
          compensazione  delle  spese  sia  parziale,  oltre la quota
          degli  onorari  riscossa in confronto del soccombente sara'
          corrisposta  dall'erario la meta' della quota di competenze
          di   avvocato   e  di  procuratore  sulla  quale  cadde  la
          compensazione.  Le  competenze  di  cui al precedente comma
          sono  corrisposte  in  base  a  liquidazione  dell'avvocato
          generale,  predisposta  in  conformita'  delle  tariffe  di
          legge.
              Le  disposizioni del presente articolo sono applicabili
          anche  per  i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha
          la  rappresentanza  e la difesa delle regioni e di tutte le
          altre  amministrazioni  pubbliche  non statali e degli enti
          pubblici.
              E' applicabile il primo comma del presente articolo per
          i  giudizi  nei  quali  l'Avvocatura  dello Stato assuma la
          rappresentanza  e la difesa degli impiegati ed agenti delle
          amministrazioni  dello  Stato,  delle regioni e di tutte le
          altre  amministrazioni  pubbliche  non statali e degli enti
          pubblici".
              -  L'art. 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612
          (Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
          unico   delle   leggi   e   delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento   dell'Avvocatura   dello   Stato),  cosi'
          recita:
              "Art.  61. - Le competenze di avvocato e di procuratore
          devolute  all'Avvocatura  dello Stato, ai termini dell'art.
          21   del   testo   unico,   vengono   iscritte   in   cifra
          approssimativa  negli  stati  di  previsione  del Ministero
          delle  finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine di
          ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario".
              -  La  legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca disposizioni
          in materia di provvidenze per il personale di magistratura.
              -  L'art.  2  del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          8 agosto  1992,  n.  359 (Misure urgenti per il risanamento
          della finanza pubblica), cosi' recita:
                "Art.   2.   -   1.  Le  amministrazioni  soggette  a
          limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre
          1988,  n.  554, a decorrere dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  e  fino  al  31 dicembre  1992, non
          possono  effettuare  nuove  assunzioni,  con  esclusione di
          quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.
              2.  Per  l'anno  1992,  ulteriori  aumenti  a titolo di
          perequazione  automatica  delle  pensioni  previdenziali ed
          assistenziali,  pubbliche e private, possono essere erogati
          qualora  gli aumenti gia' applicati non abbiano determinato
          un  incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione
          programmato.   A   tal  fine  il  Governo,  entro  il  mese
          di settembre  dello stesso anno, verifichera', d'intesa con
          le organizzazioni sindacali, l'entita' degli aumenti.
              3.  Per  l'anno  1992,  le  somme  relative ai fondi di
          incentivazione   ed   ai   fondi   per   il   miglioramento
          dell'efficienza  dei  servizi comunque denominati, previsti
          dai   singoli  accordi  di  comparto,  non  possono  essere
          attribuite  in misura superiore ai correlativi stanziamenti
          di bilancio per l'anno finanziario 1991.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto  sono  soppressi:  il secondo periodo del
          terzo  comma  dell'art.  4  del  decreto-legge 27 settembre
          1982,  n.  681,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 novembre  1982,  n.  869, il secondo periodo del comma 7
          dell'art.  1  del  decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 novembre
          1987,  n.  468,  nonche'  il  comma  22-bis dell'art. 2 del
          decreto-legge  21 settembre  1987,  n. 387, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
              5.  L'indennita'  di funzione di cui all'art. 13, comma
          4,  della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per
          l'anno  1992,  nell'ammontare  deliberato e corrisposto per
          l'anno  1991.  Le delibere del comitato esecutivo di cui al
          predetto art. 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, all'approvazione
          del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale di
          concerto con il Ministero del tesoro.
              6.  Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei
          Ministri  di  cui  all'ottavo comma dell'art. 6 della legge
          29 marzo  1983,  n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo,
          puo'  essere  accordata qualora, sulla base di verifiche da
          compiersi  dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento
          complessivo, per qualunque causa, ne' della massa salariale
          ne'  della  retribuzione media rispetto a quelle registrate
          nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.
              7.  Per  l'anno  1992, gli enti e le aziende o societa'
          produttrici  di  servizi  di  pubblica utilita' non possono
          adottare  delibere  in materia di retribuzioni e normazione
          del  personale  dipendente  che,  tenuto  conto del vincolo
          dell'invarianza  delle  tariffe  e  dei  prezzi dei servizi
          prodotti,   comportino   il  peggioramento  dei  saldi  dei
          rispettivi  bilanci  o  comunque determinino variazioni del
          costo  complessivo  del  rispettivo  personale superiori al
          tasso programmato di inflazione.
              8.  La  disposizione  di cui al comma 6 e' estesa anche
          nei   confronti  del  personale  disciplinato  dalle  leggi
          1o aprile  1981,  n.  121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio
          1988,  n.  266,  30 maggio  1988, n. 186, 4 giugno 1985, n.
          281,  nonche'  del  personale  comunque  dipendente da enti
          pubblici non economici.
              9.  Per  il  periodo  di  cui al comma 6 il trattamento
          economico  del  personale  dirigente  dello  Stato  e delle
          categorie  di personale ad esso comunque collegate, nonche'
          il  trattamento  economico del personale di cui all'art. 8,
          comma  3,  della  legge  30 dicembre  1991, n. 412, restano
          determinati nelle misure in vigore al 1o gennaio 1992".
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri 29 febbraio 1972 vedasi in nota al titolo.
          Note all'art. 1:
              -  La  legge  2 aprile  1979,  n. 97, reca norme "sullo
          stato  giuridico dei magistrati e sul trattamento economico
          dei  magistrati  ordinari  e amministrativi, dei magistrati
          della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".
              -  La  legge  19 febbraio  1981,  n.  27, reca norme in
          materia di provvidenze per il personale di magistratura.